Produzione di manna

Con la L.R. n° 4 del 16/04/03, art. 41, il Consorzio obbligatorio tra i produttori di manna, istituito con la Legge Regionale 26 luglio 1957 n. 43 e successive aggiunte e modificazioni, è stato incorporato all’Ente di Sviluppo Agricolo che è subentrato nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dell’incorporato consorzio, nonché nelle specifiche funzioni esercitate dallo stesso; il personale dell’ex consorzio, in servizio al momento dell'entrata in vigore della citata legge e costituito da due unità, è stato inquadrato in un apposito ruolo ad esaurimento, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio. La sede, gli scopi, le norme regolamentari e l'ambito territoriale di attività sono stati stabiliti dalla legge regionale istitutiva e dallo statuto consortile, approvato con D.A. n. 321 del 19-8-1958. Successivamente all’incorporazione, l’ex consorzio è stato posto alle dipendenze del Servizio Speciale Assistenza Tecnica, oggi Servizio allo Sviluppo mantenendo la sede nel comune di Castelbuono.

L’ex Consorzio ha il compito di:
- promuovere studi e ricerche per migliorare le coltivazioni e l'industria ed il commercio della manna e dei suoi derivati;

- provvedere alla propaganda dei prodotti della manna;

- istituire magazzini di ammasso della manna, anche mediante apposite convenzioni con enti particolarmente attrezzati e sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato per l'Agricoltura;

- tenere un albo delle aziende industriali e commerciali che operano nel settore della manna, ai tini dell'attuazione del decreto legge 8 marzo 1937, n° 529 e di quanto previsto dalla citata legge n. 43/57;

- registrare le operazioni di compra-vendita della manna da destinare alla produzione di mannite e rilasciare appositi marchi da apporre sulle confezioni di mannite per garantire la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal dl 8-3-1937 n. 529.

Altri compiti dell’ex consorzio sono:

- predisposizione, ai sensi della l. r. n. 97/81, art. 37 co. 2 di un programma annuale di attività da presentare all’Assessorato Agricoltura e Foreste per il prescritto parere;

- anticipazione ai produttori conferenti, ai sensi del comma 1 della l.r. n. 97/81, l’ammontare corrispondente, per ogni chilogrammo di manna conferito, del prezzo che sarà determinato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della citata l. r. n. 43/57 e successive aggiunte e modificazioni;

- corresponsione ai produttori conferenti, gs. art. 18 della L. R. n° 24/86, di un contributo per ogni kg di manna ammassata, pari oggi a € 1,03.

L’Ente, essendo subentrato nei rapporti attivi e passivi e nel patrimonio, nonché nelle specifiche funzioni esercitate, procede annualmente ad ammassare la manna prodotta ed a stoccarne le produzioni invendute. Dette giacenze, oltre ad occupare spazio in magazzino, sono soggette nel tempo ad un inevitabile deterioramento dovuto al naturale processo di ossidazione ed invecchiamento con perdita significativa di principi attivi, componenti e prodotto.

 

 

 


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